Regolamento

Statuto dell’ASD ARTUSIANA BIKE

TITOLO I

Denominazione -sede

ART. 1

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, una associazione non riconosciuta, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione ARTUSIANA BIKE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

L’associazione ha la sede legale in Forlimpopoli, Via Della Rosa n° 2 e la sua durata è illimitata.

TITOLO II

Scopo -Oggetto

ART.2

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini sportivi, culturali, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L’associazione si propone di:

  • a) promuovere, sviluppare e organizzare attività sportive dilettantistiche, in particolare nell’ambito della disciplina del ciclismo;
  • b) promuovere ed organizzare, sia in Italia che all’estero, uscite per allenamenti, stages e quant’altro possa favorire la pratica sportiva, in particolare del ciclismo, e l’aggregazione fra gli associati;
  • c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative, anche di diverse discipline sportive;
  • d) realizzare attività didattica e corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e di
    qualificazione per operatori sportivi;
  • e) partecipare alla promozione e/o svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
  • f) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e non solo dei soci per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza.

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni dell’organo esecutivo, potrà:

  • 1) organizzare iniziative, corsi, dibattiti, conferenze, gruppi di lavoro, di ricerca e sperimentazione, servizi, spettacoli artistici, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenza di conoscenza, di svago e riposo dei soci;
  • 2) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
  • 3) gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti pubblici, immobili e strutture ricreative e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
  • 4) allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
  • 5) proporre e realizzare iniziative di scopo solidaristico, comprese attività di beneficenza;
  • 6) esercitare, in via complementare e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pubblicità e di sponsorizzazioni, per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART.3

L’associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI (Comitato

Olimpico Nazionale Italiano) e del CIO (Comitato Internazionale Olimpionico) nonché allo statuto e al regolamento degli Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni, sia nazionali che locali, cui l’associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, deciderà di affiliarsi.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle associazioni/società affiliate.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. Quest’ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
All’atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
La qualità di socio è efficacemente conseguita con la delibera di accoglimento del Consiglio Direttivo, il quale provvederà al rilascio della tessera sociale, previo versamento della quota associativa annuale, e curerà l’annotazione nel libro soci.
Contro la decisione di non ammissione pronunciata dal Consiglio Direttivo è ammesso appello all’assemblea dei soci.
Il rinnovo annuale consecutivo dell’adesione all’Associazione non richiede alcuna formalità ulteriore da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6

La qualifica di socio da’ diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi associativi richiesti.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio.

Recesso -Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  • a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
  • b) che si renda moroso, per un periodo di due mesi, del versamento della quota associativa annuale e/o dell’eventuale contributo annuale decorrenti dalla scadenza entro cui effettuare i detti versamenti;
  • c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso e decadenza debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto all’art. 9 lett. b) del presente Statuto.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche -Fondo Comune

ART.11

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • a) quote e contributi degli associati;
  • b) eredità, donazioni e legati;
  • c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • g) proventi da attività di pubblicità e sponsorizzazioni;
  • h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L’esercizio sociale va dal 01 novembre al 31 ottobre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre in tempo utile il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il rendiconto economico e finanziario può consistere nella rappresentazione di un prospetto costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico.

TITOLO V

Organi dell’Associazione

ART.13

Sono organi dell’Associazione:

  • a) l’Assemblea degli associati;
  • b) il Consiglio Direttivo;
  • c) il Presidente;
  • d) Revisore Unico dei Conti, facoltativo.

Assemblee

ART.14

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART.15

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  • a) elezione del Consiglio Direttivo;
  • b) nomina eventuale del Revisore Unico dei Conti;
  • c) approvazione del rendiconto economico e finanziario;
  • d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  • e) approvazione di eventuali Regolamenti;
  • f) deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

ART. 16

L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

ART. 17

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o sms, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore dei Unico Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 18

L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero compreso fra un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti fra gli associati che hanno raggiunto la maggiore età; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, quest’ultimo anche con funzioni di tesoriere.
Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione e’ fatta a mezzo lettera o posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
  • c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  • d) deliberare, per quanto di sua competenza, su quanto previsto all’art. 2 del presente statuto;
  • e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • f) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
  • g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
Le nomine effettuate nel corso del biennio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva, decadono alla scadenza del biennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Revisore Unico dei Conti

Art. 22

Il Revisori Unico dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo. Viene nominato dall’ Assemblea, scelto anche fra i non soci, e resta in carica due anni. Il Revisore Unico dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore Unico dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

ART.24

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica, oppure a fini di pubblica utilità o di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART. 25

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Norma finale

ART. 26

Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.